Legge 1137/1955
Art. 178 — Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'esercito e della Marina, che siano stati non p…
Art. 178. Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni e del testo unico approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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