Legge 1137/1955
Art. 170 — Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non e' richiest…
Art. 170. Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non e' richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento. Per i capitali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, appartenenti al ruolo servizi, al ruolo assistenti tecnici ed al ruolo amministrazione, non e' richiesto, fino al 31 dicembre 1957, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Fino alla data del 31 dicembre 1957, per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radio-elettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non e' richiesto il possesso del particolare titolo di studio o di specializzazione prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 16) la modifica dell'art. 170, ultimo comma.
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