Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 169
Legge 1137/1955

Art. 169 — I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono ric…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/169parte di Legge 1137/1955
Art. 169. I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1937, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito, nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti d'impiego. I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti, lino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva. I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 sono richiesti per la meta' nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1959. I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unita' compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi minimi di coniando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazioni, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1957 e oltre il 31 dicembre 1959 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non consegnano la promozione entro l'anno 1958 ed entro l'anno 1960.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 168 Art. 170 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.