Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 121
Legge 1137/1955

Art. 121 — Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/121parte di Legge 1137/1955
Art. 121. Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra. In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 120 Art. 122 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.