Legge 1137/1955
Art. 121 — Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che…
Art. 121. Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra. In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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