Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 120
Legge 1137/1955

Art. 120 — Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiam…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/120parte di Legge 1137/1955
Art. 120. Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo medesimo. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidita'. In nessun caso gli ufficiali di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 119 Art. 121 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.