Legge 599/1954
Art. 91 — null Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termin…
Art. 91. null Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrera', anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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