Legge 599/1954
Art. 90 — I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella po…
Art. 90. I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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