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Legge 599/1954

Art. 90 — I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella po…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/90parte di Legge 599/1954
Art. 90. I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

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