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Legge 599/1954

Art. 82 — Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/82parte di Legge 599/1954
Art. 82. Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'art. 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

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