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Legge 599/1954

Art. 81 — I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal se…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/81parte di Legge 599/1954
Art. 81. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.

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