Legge 599/1954
Art. 81 — I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal se…
Art. 81. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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