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Legge 599/1954

Art. 51 — Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' indicata nella tabel…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/51parte di Legge 599/1954
Art. 51. Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' indicata nella tabella B annessa alla presente legge. Tali obblighi sono: prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento; rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

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