Legge 599/1954
Art. 50 — La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comp…
Art. 50. La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonche' i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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