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Legge 599/1954

Art. 4 — Il grado e' conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/4parte di Legge 599/1954
Art. 4. Il grado e' conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo e' adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

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