Legge 599/1954
Art. 3 — I sottufficiali si distinguono in: sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in ferma volontaria o …
Art. 3. I sottufficiali si distinguono in: sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 212/05 — Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Eserautoritativoha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 3.
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