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Legge 599/1954

Art. 3 — I sottufficiali si distinguono in: sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in ferma volontaria o …

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/3parte di Legge 599/1954
Art. 3. I sottufficiali si distinguono in: sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

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