Open·Parlamento
HomeNormeLegge 599/1954Art. 33
Legge 599/1954

Art. 33 — Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita'…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/33parte di Legge 599/1954
Art. 33. Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento. Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 599/1954 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.