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Legge 599/1954

Art. 32 — Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabell…

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/32parte di Legge 599/1954
Art. 32. Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche' al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell'art. 24 spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile: aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . .L. 120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . .L. 100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . .L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . .L. 60.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A. annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio, fino al compimento degli anni sessanta al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell'art. 24. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.

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