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Legge 599/1954

Art. 18 — Al sottufficiale in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre …

ELI /it/legge/1954/07/31/599/art/18parte di Legge 599/1954
Art. 18. Al sottufficiale in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio ne' altro assegno. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato.

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