Legge 599/1954
Art. 17 — Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato i…
Art. 17. Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo a servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', conmpreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' richiamato in servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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