Legge 113/1954
Art. 84 — L'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei comp…
Art. 84. L'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti del Consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della, convocazione del Consiglio di disciplina. I componenti ricusati sono sostituiti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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