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Legge 113/1954

Art. 83 — Non possono far parte del Consiglio di disciplina: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Sta…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/83parte di Legge 113/1954
Art. 83. Non possono far parte del Consiglio di disciplina: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della. Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualita' di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali; e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; l) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al procedimento disciplinare.

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