Open·Parlamento
HomeNormeLegge 113/1954Art. 79
Legge 113/1954

Art. 79 — Il Consiglio di disciplina e' formato di volta, in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando: a) …

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/79parte di Legge 113/1954
Art. 79. Il Consiglio di disciplina e' formato di volta, in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando: a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro; b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona, aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della Difesa o dal Capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale e' assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, il Consiglio di disciplina e' formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio. Se si tratti di piu' giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate, il Consiglio e' formato in relazione all'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano. Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Consiglio e' formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera b), designato dal Ministro.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗

← Art. 78 Art. 80 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.