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Legge 113/1954

Art. 78 — L'ufficiale che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disc…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/78parte di Legge 113/1954
Art. 78. L'ufficiale che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'art. 73, lettera c), e' sottoposto ad un Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

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