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Legge 113/1954

Art. 34 — L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/34parte di Legge 113/1954
Art. 34. L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art. 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

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