Legge 113/1954
Art. 34 — L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art
Art. 34. L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art. 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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