Legge 113/1954
Art. 33 — L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) non idonei…
Art. 33. L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) non idoneita' agli uffici del grado; d) domanda; e) d'autorita'; f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali; g) applicazione della legge sull'avanzamento; h) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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