Legge 113/1954
Art. 25 — L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio…
Art. 25. L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 33) la modifica dell'art. 25.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 113/1954 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.