Legge 113/1954
Art. 24 — Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale e' richiamato in servizio effettivo o a disposizione
Art. 24. Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale e' richiamato in servizio effettivo o a disposizione. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 22. Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 36. Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia, giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito dei periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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