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Legge 113/1954

Art. 22 — L'aspettativa non puo' durare piu' di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigioni…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/22parte di Legge 113/1954
Art. 22. L'aspettativa non puo' durare piu' di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'ufficiale puo' essere trasferito in altra, aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non puo' superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra. L'ufficiale che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

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