Legge 113/1954
Art. 21 — L'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dalla disposi…
Art. 21. L'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dalla disposizione per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio; c) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio; d) motivi privati; e) riduzione di quadri. L'aspettativa e' disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a), a domanda o d'autorita' per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera d). Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere giustificata dall'ufficiale. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti. Nel caso di cui alla lettera d) la concessione della aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non puo' essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' essere collocato in aspettativa. Nel collocamento d'autorita' in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 32) la modifica dell'art. 21.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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