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Legge 113/1954

Art. 110 — Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausili…

ELI /it/legge/1954/04/10/113/art/110parte di Legge 113/1954
Art. 110. Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per eta' o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennita' previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'art. 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni. Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennita' di cui all'art. 67. A detti ufficiali non e' corrisposta l'indennita' prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

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