Legge 113/1954
Art. 109 — La categoria del congedo provvisorio e' soppressa
Art. 109. La categoria del congedo provvisorio e' soppressa. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione definitiva dall'avanzamento o per non idoneita' agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per infermita'. All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria o nella riserva, e' liquidata la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di ausiliaria prevista dall'art. 67 in luogo di quella prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, conservera' la differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio. Per la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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