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Legge 298/1953

Art. 30 — Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione degli Istituti di cui al presente capo si applicano le …

ELI /it/legge/1953/04/11/298/art/30parte di Legge 298/1953
Art. 30. Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione degli Istituti di cui al presente capo si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni e integrazioni.

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