Legge 298/1953
Art. 29 — Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936,…
Art. 29. Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative, nonche' del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle finzioni di vigilanza.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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