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Legge 2386/1952

Art. 2 — Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per…

ELI /it/legge/1952/12/18/2386/art/2parte di Legge 2386/1952
Art. 2. Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.

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