Legge 2386/1952
Art. 2 — Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per…
Art. 2. Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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