Legge 2386/1952
Art. 1 — I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio …
Art. 1. I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi. Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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