Legge 949/1952
Art. 35 — Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa: a) il Banco di Napoli; b) il Banco di Sicilia; c) la Ban…
Art. 35. Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa: a) il Banco di Napoli; b) il Banco di Sicilia; c) la Banca nazionale del lavoro; d) il Monte dei Paschi di Siena; e) l'Istituto di San Paolo di Torino; f) il Banco di Sardegna; g) l'Istituto centrale delle banche popolari; h) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane; i) le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria; l) le banche popolari e cooperative; m) le casse rurali ed artigiane; n) la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.). Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attivita' artigiane.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 35.
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