Open·Parlamento
HomeNormeLegge 949/1952Art. 35
Legge 949/1952

Art. 35 — Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa: a) il Banco di Napoli; b) il Banco di Sicilia; c) la Ban…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/35parte di Legge 949/1952
Art. 35. Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa: a) il Banco di Napoli; b) il Banco di Sicilia; c) la Banca nazionale del lavoro; d) il Monte dei Paschi di Siena; e) l'Istituto di San Paolo di Torino; f) il Banco di Sardegna; g) l'Istituto centrale delle banche popolari; h) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane; i) le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria; l) le banche popolari e cooperative; m) le casse rurali ed artigiane; n) la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.). Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attivita' artigiane.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 949/1952 · fonte Normattiva ↗

← Art. 34 Art. 36 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.