Legge 949/1952
Art. 34 — La Cassa e' autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all…
Art. 34. La Cassa e' autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie: a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane; b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari. Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente. La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile. Le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la, durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane. E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane. Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sara' fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 34.
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