Legge 949/1952
Art. 29 — Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Pres…
Art. 29. Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati: uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli, albi professionali uno dal Ministro per il tesoro; uno dal Ministro per l'industria e commercio. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro, I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 29.
↑ Tutti gli articoli di Legge 949/1952 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.