Legge 949/1952
Art. 28 — Le disponibilita' liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centr…
Art. 28. Le disponibilita' liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 28.
↑ Tutti gli articoli di Legge 949/1952 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.