Legge 949/1952
Art. 24 — Il Consiglio generale: a) fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato inte…
Art. 24. Il Consiglio generale: a) fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto puo' compiere; b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che puo' essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19, o che dovra' fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali; c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 25; d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 29; e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 24.
↑ Tutti gli articoli di Legge 949/1952 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.