Legge 949/1952
Art. 23 — Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su…
Art. 23. Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati: a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; b) sette dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e due dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane; c) tre dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Le designazioni saranno fatte con le modalita' che verranno stabilite dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, nelle rispettive competenze. I membri del Consiglio generale non possono appartenere a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste all'art. 23. Il presidente del Consiglio generale e' eletto dal Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio. I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove norme hanno effetto fino al compimento del triennio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 23.
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