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Legge 949/1952

Art. 23 — Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/23parte di Legge 949/1952
Art. 23. Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati: a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; b) sette dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e due dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane; c) tre dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Le designazioni saranno fatte con le modalita' che verranno stabilite dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, nelle rispettive competenze. I membri del Consiglio generale non possono appartenere a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste all'art. 23. Il presidente del Consiglio generale e' eletto dal Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio. I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove norme hanno effetto fino al compimento del triennio.

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