Open·Parlamento
HomeNormeLegge 949/1952Art. 21
Legge 949/1952

Art. 21 — L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che…

ELI /it/legge/1952/07/25/949/art/21parte di Legge 949/1952
Art. 21. L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma.

↑ Tutti gli articoli di Legge 949/1952 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.