Legge 949/1952
Art. 20 — Il fondo di dotazione dell'Istituto e' di lire 60 miliardi
Art. 20. Il fondo di dotazione dell'Istituto e' di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede: a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52; b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325. I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi. I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi. Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258. Le somme in capitale ed interessi, che, a partire dal 1 luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, e commercio, trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
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