Legge 949/1952
Art. 18 — L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui a…
Art. 18. L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19: a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese industriali; b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari o buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facolta' di successive alienazioni. Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente. La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile. Le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali. E' fatto divieto all'istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 18.
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