Legge 949/1952
Art. 17 — E' istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie)" (…
Art. 17. E' istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie)" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalita' giuridica, con sede in Roma. L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha confermato (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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