Open·Parlamento
HomeNormeLegge 989/1952Art. 11
Legge 989/1952

Art. 11 — Nell'art

ELI /it/legge/1952/07/05/989/art/11parte di Legge 989/1952
Art. 11. Nell'art. 22 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il capoverso relativo al Corpo del genio aeronautico, modificato con l'art. 1, lettera d), della legge 19 maggio 1939, n. 900, e' sostituito del seguente: CORPO DEL GENIO AERONAUTICO. 1) Ruolo ingegneri: I) categoria ingegneri; II) categoria geofisici. 2) Ruolo assistenti tecnici: I) categoria costruzioni aeronautiche ed edilizia; II) categoria assistenti di meteorologia.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 989/1952 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.