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Legge 989/1952

Art. 10 — L'art

ELI /it/legge/1952/07/05/989/art/10parte di Legge 989/1952
Art. 10. L'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 9. - "L'anzianita' relativa e' stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento".

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