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Legge 366/1941

Art. 29 — A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti servizi contemplati dalla presente legge, dell'impo…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/29parte di Legge 366/1941
Art. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti servizi contemplati dalla presente legge, dell'importo non inferiore alle lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tecnico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero stesso.

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