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Legge 366/1941

Art. 28 — E' data facolta' ai comuni di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non contemplati dal second…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/28parte di Legge 366/1941
Art. 28. E' data facolta' ai comuni di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non contemplati dal secondo comma, lettera b) dell'art. 1 della presente legge. Per tale servizio, che non ha pero' carattere di privativa, i comuni sono autorizzati a riscuotere apposito corrispettivo in base a tariffa. Le relative norme e tariffe vengono deliberate dal Podesta' ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

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