Legge 366/1941
Art. 28 — E' data facolta' ai comuni di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non contemplati dal second…
Art. 28. E' data facolta' ai comuni di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non contemplati dal secondo comma, lettera b) dell'art. 1 della presente legge. Per tale servizio, che non ha pero' carattere di privativa, i comuni sono autorizzati a riscuotere apposito corrispettivo in base a tariffa. Le relative norme e tariffe vengono deliberate dal Podesta' ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 366/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.