Legge 366/1941
Art. 26 — Il n
Art. 26. Il n. 6 dell'art. 10 del Testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, nonche' il n. 5 dell'art. 93 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1931-XII, n. 383, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, sono sostituiti, rispettivamente, come appresso: «Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni)».
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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