Legge 366/1941
Art. 25 — I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono …
Art. 25. I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere ne' asportati ne' accumulati in depositi, ma devono essere distrutti od inceneriti sul posto. Tale disposizione non si estende ai rifiuti di medicazione, nel caso che, a scopo di ricupero, essi vengano sottoposti ad un procedimento di sterilizzazione e di lavaggio. Il Prefetto della Provincia, puo', in via eccezionale, accordare una deroga all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di rifiuti che non costituiscano pericolo d'infezione.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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