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Legge 366/1941

Art. 25 — I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono …

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/25parte di Legge 366/1941
Art. 25. I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere ne' asportati ne' accumulati in depositi, ma devono essere distrutti od inceneriti sul posto. Tale disposizione non si estende ai rifiuti di medicazione, nel caso che, a scopo di ricupero, essi vengano sottoposti ad un procedimento di sterilizzazione e di lavaggio. Il Prefetto della Provincia, puo', in via eccezionale, accordare una deroga all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di rifiuti che non costituiscano pericolo d'infezione.

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