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Legge 366/1941

Art. 19 — La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersi…

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/19parte di Legge 366/1941
Art. 19. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione male odorante ed ogni offesa al decoro cittadino. La sosta dei veicoli e dei recipienti destinati al trasporto dei rifiuti stessi deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento. I modelli di tali veicoli e recipienti devono essere sottoposti, a cura dei costruttori, al visto d'approvazione del Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

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